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Mercoledì 30 Maggio 2007 02:05

STATUTO

Associazione Italiana Infermieri di Oncologia

Approvato nell'assemblea nazionale di Rimini il 7 giugno 2002
Modificato nell'assemblea nazionale di Alba (CN) il 23 aprile 2004

Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana Infermieri di Oncologia, AIIO con sede legale presso l'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro. L.go R. Benzi, 10 cap 16132 Genova.
L'Associazione che é centro permanente di vita associativa, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario, non persegue finalità di lucro e scopi di tutela sindacale.


Art. 2

L'Associazione può aderire su delibera unanime del Consiglio Direttivo ad Associazioni di Assistenza e cura oncologica, nazionali ed internazionali.


Art. 3

L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:
  • riunire in associazione libera coloro che operano nel settore infermieristico per la prevenzione, l'assistenza e la riabilitazione del malato oncologico;

  • promuovere e coordinare programmi educativi per infermieri impegnati ad assistere malati oncologici;

  • incoraggiare la sensibilità la partecipazione professionale, sviluppare nuovi metodi e strumenti specifici rivolti all'assistenza infermieristica del malato oncologico attraverso la ricerca infermieristica;

  • provvedere ai mezzi di comunicazione fra gli infermieri impegnati nell'assistenza al malato di cancro

  • promuovere collegamenti con le altre organizzazioni che potrebbero influire sullo sviluppo dell'intervento infermieristico nella cura del cancro;


Art.4

L'associazione costituisce sul territorio i coordinamenti regionali AIIO, quando la presenza dell'Associazione in ambito regionale o interregionale (due o più regioni confinanti) è superiore a venti iscritti.
Il coordinamento regionale cura il proselitismo tra gli operatori sanitari, promuove la realizzazione dei programmi educativi e di sviluppo professionale, ed ha la rappresentanza territoriale dell'Associazione Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce le linee guida regionali o interregionali a cui l'assemblea regionale si richiama nell'approvare il proprio regolamento congressuale. L'Assemblea Regionale elegge il Coordinatore Regionale AIIO ed il Consiglio Regionale AIIO.
L'Assemblea Regionale elegge propri delegati all'Assemblea Nazionale AIIO, in rapporto al numero d'iscritti, come previsto dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il coordinatore regionale, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale con voto consultivo, se non eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'affiliazione ad AIIO di Associazioni infermieristiche territoriali autonome, purché le stesse presentino formale richiesta e dichiarino l'accettazione dello Statuto Nazionale AIIO e procedano al versamento della quota annua di affiliazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale AIIO delibera le modalità della partecipazione all'Assemblea Nazionale delle Associazioni autonome affiliate.
Alle assemblee regionali AIIO saranno invitate le Associazioni affiliate presenti sul territorio.
Il responsabile delle Associazioni affiliate ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.


 

Art. 5
Soci


Sono soci dell'Associazione tutti gli infermieri professionali che prestano la loro attività presso gli Istituti scientifici oncologici, le Divisioni ed i Servizi di oncologia degli Ospedali italiani e delle Università ovvero tutti gli infermieri professionali, compreso chi esercita la libera professione, che operano o abbiano interesse all'assistenza al malato oncologico purché in possesso di tutti i requisiti professionali e morali.
Il numero dei soci è illimitato.


Art. 6

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale.
L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata con il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Prima di essere dichiarati decaduti, i soci avranno ancora quattro mesi di tempo per rinnovare l'iscrizione. Le iscrizioni raccolte nell'ultimo quadrimestre hanno sempre scadenza l'anno successivo.
Per l'iscrizione all'Associazione non è prevista la temporaneità

Art. 7

L'iscrizione all'Associazione deve essere ratificata dal consiglio direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso scritto sul quale di pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci nella sua prima riunione.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle delibere assunte dagli organi sociali.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o indegnità l'indegnitàverrà sancita dall'Assemblea degli associati. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, e non possono richiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualità di associato onorario a coloro che per particolari meriti in campo scientifico o divulgativo o in altra maniera abbiano contribuito alla lotta contro il cancro.
Gli associati onorari hanno diritto di partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto e non devono corrispondere la quota associativa annuale.
Anche coloro che pur non avendo i requisiti di cui all'art. 5, fatte salve le doti di professionalità e di moralità possono associarsi qualora il Consiglio Direttivo, sulla base delle caratteristiche professionali del richiedente, ne ravvisi sinergie operative utili allo sviluppo della Associazione.

Art. 9
Organi Sociali

Gli organi che compongono l'associazione sono:
  • L'Assemblea generale degli associati
  • Il Consiglao direttivo
  • Il Presidente
  • Il Segretario organizzativo
  • Il Tesoriere
  • Il Revisore dei conti

Art. 10
Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti ed è l'organo decisionale dell'Associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. è convocata dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto contenente la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori assembleari.
La convocazione è affissa all'albo dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di tanti soci costituenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.


Art. 11

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno ed in particolare delibera sulle seguenti materie:
a) approva il rendiconto economico consultivo e preventivo, definisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina i componenti del Consiglio stesso.
b) nomina il Revisore dei conti
c) approva i regolamenti interni
d) delibera su ogni altro argomento attinente le attività dell'Associazione
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti presenti.
Tutti i soci iscritti hanno diritto di voto e, costituendo l'elettorato attivo e passivo, possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun socio può rappresentare, attraverso delega scritta, altri soci, ma limitatamente al numero massimo di un socio.

Art. 12

L'assemblea potrà essere convocata in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto richieste da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti.
Le delibere di modifica sono valide con la presenza in assemblea di almeno 1/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità fissate all'art. 26.


Art. 13

L'assemblea elegge tra i soci un suo presidente ed un segretario verbalizzatore.
Le votazioni posso avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei soci presenti.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti il numero delle schede valide nulle e bianche ed i voti ottenuti dai candidati alle cariche sociali.

Art. 14
Consiglio direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri fissato dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario organizzativo ed il Tesoriere.
Il primo Consiglio Direttivo, dopo l'assemblea, chiamata a rinnovare gli organi sociali, deve essere convocato dal Presidente dell'assemblea al termine dell'assemblea stessa e comunque entro 24 ore dalla sua conclusione.


Art. 15

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari; delibera sull'ammissione di nuovi soci; predispone i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, convoca le assemblee fissandone l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti interni (disciplinare, finanziario, organizzativo, ecc.) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo della quota associativa.
Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi consiglieri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. I Consiglieri cooptati saranno sottoposti a ratifica nella prima assemblea che si terrà dopo la cooptazione.
E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare consulenti tra persone esperte in materie giuridiche e scientifiche da consultare di volta in volta per questioni di particolare complessità I consulenti non hanno diritto al voto ed esprimono pareri motivati. La loro funzione è gratuita. Sul parere dei consulenti il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno quattro volte all'anno. Le riunioni sono valide con la presenza della metà pi uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale per due.
Per le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere utilizzate le nuove tecnologie di comunicazione a distanza.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il revisore.

Art. 17
Presidente

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione ai fini legali, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente svolge inoltre i seguenti compiti:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ;
b) convoca, su delibera del Consiglio, le assemblee ordinarie e straordinarie comunicando l'ordine del giorno;
c) invita alle riunioni del Consiglio Direttivo i Coordinatori Regionali ,ogni qualvolta lo ritenga necessario;
d) promuove le attività dell'Associazione;
e) propone al Consiglio Direttivo le nomine dei componenti il Comitato Scientifico consultivo ed operativo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 18
Segretario Organizzativo e Tesoriere

Il Segretario Organizzativo cura l'attività associativa e verbalizza le delibere del Consiglio Direttivo, conserva ordinatamente i libri associativi e coordina le iniziative demandate alla segreteria operativa.
Il Tesoriere amministra, su delega del Presidente, la cassa associativa, cura la tenuta dei libri e documenti contabili, sovraintende all'amministrazione dei beni dell'Associazione.
Il Presidente può delegare al Tesoriere la riscossione di somme e valori e, sempre su delega del Presidente, la gestione dei rapporti con banche ed istituti di credito per l'apertura di conti correnti fideiussioni e operazioni bancarie attive e passive.

Art.19
Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, è eletto dall'Assemblea Generale dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Esso ha il compito di:
a) controllare i registri e le altre scritture contabili dell'Associazione e verificare periodicamente la situazione di cassa.
b) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto da parte degli organi sociali; redigere la relazione annuale sul rendiconto consuntivo d'esercizio.

Art. 20
Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi e dalle quote associative dei soci
c) da contributi, erogazioni, lasciti diversi;
d) dal fondo di riserva;
e) da eventuali entrate commerciali ottenute per il perseguimento dei fini sociali.

Art.21
Rendiconto Economico

Il Rendiconto Economico comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto per l'approvazione, dandone preventiva ed ampia pubblicità all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
In caso di comprovate esigenze il consiglio direttivo può fissare una proroga di non oltre 60 giorni per la presentazione del rendiconto consuntivo all'assemblea.

Art. 22

 

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva.
L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alle decisioni dell'assemblea dei soci.
Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente resterà a disposizione per iniziative di carattere culturale, umanitario, ricreativo.
È vietata, in ogni caso, la distribuzione diretta o indiretta degli utili eventualmente conseguiti.

Art. 23
Disposizioni generali e finali

 


Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività associativa.

Art. 24

In caso di sostituzione per dimissioni o per più di tre assenze non giustificate di un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà il socio che segue in graduatoria con il maggior numero di voti. In caso di decadenza del Presidente subentrerà al suo posto, per la restante gestione, il Vice Presidente.

Art. 25

Deliberato lo scioglimento dell'associazione da parte dell'Assemblea, il Presidente provvederà con il Revisore dei conti alle rilevazioni contabili ed alle relative liquidazioni delle situazioni pendenti. Provvederà altresì a curare il trasferimento dei beni patrimoniali e delle somme disponibili nei rendiconti, ai sensi della legge 460/1997, ad altre istituzioni sanitarie o sociali indicate dall'assemblea. In ogni caso non potrà mai essere ripartito tra i soci il patrimonio sociale.

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.

Art.27

Per quanto non compreso nel presente Statuto e nel Regolamento Interno decide l'assemblea e gli organi sociali a norma del codice civile e delle leggi vigenti.


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